COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n. 48.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO
ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 40, COMMA 4 DELLE N.O.I.F. (nota n.
48.9/WP/ct/segr. del 09.07.2002).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• rilevato che la Commissione Tesseramenti ha riconosciuto la falsità delle firme degli esercenti
la potestà genitoriale sul calciatore Pensovecchio Antonio apposte in calce all’atto di
tesseramento in favore della U.S. Adriese;
• che a tale fatto ha sicuramente concorso il calciatore deferito il quale ha giocato nelle file
della società predetta per quasi un anno;
• che, pertanto, si appalesa la piena responsabilità del Pensovecchio;
• che sanzione adeguata appare quella di quattro giornate di squalifica,
P.Q.M.
infligge al calciatore Pensovecchio Antonio la sanzione di quattro giornate di squalifica.
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