COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO, DELLA SOCIETA’ U.S. ADRIESE E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S.(nota n. 794.18/223 ADS/as del 21.01.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL
CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO, DELLA SOCIETA’ U.S. ADRIESE E DEL
SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S.(nota n. 794.18/223
ADS/as del 21.01.2003).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• rilevato che la Commissione Tesseramenti con decisione del 25.07.2002, ha dichiarato la
falsità delle firme degli esercenti la potestà genitoriale sul calciatore Pensovecchio Antonio
apposte in calce all’atto di tesseramento in favore della U.S. Adriese;
• che gli assunti difensivi proposti dalla Società predetta non appaiono fondati poiché rimane
incontestata la apposizione delle firme in un momento successivo all’accordo e comunque
non si presume la responsabilità della società legittimata a raccogliere le firme ed ad
attestarne la autenticità;
• che, pertanto, risulta fondato l’addebito;
• che sanzione adeguata appare quella di Euro 500,00 di ammenda per la Società e di quattro
giornate di squalifica per il calciatore,
P.Q.M.
infligge alla Società U.S. Adriese la sanzione di Euro 500,00 di ammenda ed al calciatore
Pensovecchio Antonio quella di quattro giornate di squalifica.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI A CARICO DEL CALCIATORE PENSOVECCHIO ANTONIO, DELLA SOCIETA’ U.S. ADRIESE E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S.(nota n. 794.18/223 ADS/as del 21.01.2003)."