COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE BRUSTOLIN LUCA (già tesserato Pro Gorizia Calcio S.r.l., attualmente tesserato per la Società U.S. Sevigliano) E DELLA SOCIETA’ PRO GORIZIA CALCIO S.R.L., PER LA VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 , COMMA 1 LETT. A) DELLE N.O.I.F., IL SECONDO DELL’ART. 2, COMMA 4 – SECONDA PARTE – DEL C.G.S. (nota n. 784/88PF/EF/en del 29.01.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 116 del 07.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE
BRUSTOLIN LUCA (già tesserato Pro Gorizia Calcio S.r.l., attualmente tesserato per la
Società U.S. Sevigliano) E DELLA SOCIETA’ PRO GORIZIA CALCIO S.R.L., PER LA
VIOLAZIONE IL PRIMO DELL’ART 1, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE
ALL’ART. 94 , COMMA 1 LETT. A) DELLE N.O.I.F., IL SECONDO DELL’ART. 2,
COMMA 4 – SECONDA PARTE – DEL C.G.S. (nota n. 784/88PF/EF/en del 29.01.2003).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, udito il rappresentante della Procura avv. Alessandro
Avagliano che ha concluso rimettendosi alle decisioni della Commissione, osserva:
• dagli atti del procedimento risulta che sia il Brustolin che la Società Pro Gorizia sono stati
giudicati per i fatti oggetto del presente procedimento dalla Commissione Disciplinare
Regionale Friuli Venezia Giulia con decisione definitiva come risulta dal C.U. n. 3 del
05.08.2002 del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia;
• pertanto i deferiti non possono essere giudicati una seconda volta per gli stessi fatti,
P.Q.M.
respinge il deferimento.
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