COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI SPORT E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DEL C.G.S. (nota n. 1540.9/WP/ct/segr. del 24.01.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 121 del 14.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. OSTUNI
SPORT E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2 E 3 DEL
C.G.S. (nota n. 1540.9/WP/ct/segr. del 24.01.2003).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del deferimento in epigrafe;
• rilevato che dagli stessi emerge con evidenza che nel corso della gara ed alla fine della stessa
il Presidente dell’Ostuni sig. Marzio Luca ed una persona non identificata che si trovava in
sua compagnia rivolgevano all’osservatore arbitrale espressioni ingiuriose e minacciose, che
il predetto estraneo colpiva l’O.A. con un violento calcio sul polpaccio, determinando
l’insorgere di un ematoma, ed altresì che nel corso dell’incontro il Presidente dell’Ostuni –
correndo all’esterno del recinto di gioco parallelamente alla linea laterale – reiteratamente
rivolgeva espressioni intimidatorie nei confronti di un A.A.;
• ritenuto che in tali condotte deve indiscutibilmente ravvisarsi la violazione del disposto degli
artt. 1, 2 e 3 del C.G.S.;
• considerato che – in ragione delle modalità di svolgimento dei fatti come emergono dal
rapporto dell’O.A. – sanzioni congrue appaiono quelle dell’ammenda di euro 1.000,00 nei
confronti della Società A.C. Ostuni Sport e della inibizione , di cui all’art. 14 lett. E) del
C.G.S. per giorni quindici nei confronti del Presidente della Società Marzio Luca,
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe irroga l’ammenda di euro 1.000,00 nei confronti
della Società A.C. Ostuni Sport e della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla
F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale per giorni
quindici nei confronti del Presidente della Società Marzio Luca.
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