COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: QUADRELLI ROBERTO (Presidente Versilia 1998 S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 2 E 2 COMMI 3 E 4-ULTIMA PARTE DEL C.G.S. (nota n. 448/72pf/EF/en del 04.11.2002).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 125 del 24.03.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: QUADRELLI ROBERTO (Presidente Versilia 1998 S.r.l.) PER VIOLAZIONE ART. 3 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 S.r.l. PER VIOLAZIONE ARTT. 3 COMMA 2 E 2 COMMI 3 E 4-ULTIMA PARTE DEL C.G.S. (nota n. 448/72pf/EF/en del 04.11.2002). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, ascoltato il rappresentante della procura nella persona dell’avv. Oreste Fasano, verificata la regolarità della comunicazione della odierna riunione ai deferiti non presenti, e ritenuto che: • le dichiarazioni oggetto del procedimento – non contestate dai deferiti – hanno inequivoco contenuto lesivo, in quanto volte ad accreditare la sussistenza di possibili “combines” in forza delle quali sarebbero stati indebitamente falsati alcuni incontri disputati nelle ultime giornate del Campionato 2001-2002; • tali dichiarazioni, invero, investono direttamente le Società San Colombana , Fortis Juventus e le Società che hanno disputato, con queste ultime, le ultime giornate di campionato senza conseguire la vittoria sul campo, ma non la Organizzazione Federale, non oggetto di censura, nemmeno sotto il profilo di una “culpa in vigilando”; • sanzione adeguata al comportamento diffamatorio posto in essere dal Presidente della Versilia 1998 – e come sopra meglio circoscritto, quanto ai soggetti passivi della relativa condotta – risulta, dunque, la sanzione di 3 mesi di inibizione per il sig. Quadrelli, e di euro 500,00 per la Società Versilia 1998 oggettivamente responsabile ex art. 2 del C.G.S., P.Q.M. in accoglimento del deferimento di cui all’epigrafe irroga la sanzione di 3 mesi di inibizione al Presidente della Versilia 1998 sig. Quadrelli Alessandro, e di euro 500,00 di ammenda alla Società Versilia 1998.
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