COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO E DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 PER VIOLAZIONE ART. 117 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1847.9/WP/ct/segr. del 21.03.2003).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 139 del 17.04.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE PER
L’ATTIVITA’ INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE GASTASINI
FEDERICO E DELLA SOCIETA’ VERSILIA 1998 PER VIOLAZIONE ART. 117
DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 12 DEL C.G.S. (nota n. 1847.9/WP/ct/segr. del 21.03.2003).
La Commissione Disciplinare,
letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il calciatore Gastasini, rilevato che nessuno è
comparso per la Società Versilia, osserva:
• il calciatore Gastasini Federico già tesserato con la Società Poggibonsi partecipante al
Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 12.07.2002 a seguito di
risoluzione di contratto, in data 31.07.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento
tesseramento in favore dell’U.S. Grosseto. Successivamente svincolato da quest’ultima per
analoga motivazione, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento in favore della Società
Versilia 1998;
• l’art. 117 comma 3 delle N.O.I.F., così come modificato dal Consiglio Federale (cfr. C.U.
47/A del 01.08.2002) prevede che il calciatore professionista può tesserarsi con altra Società
una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. E’ pertanto evidente che nella
fattispecie la norma è stata violata così come accertato in via definitiva dalla Commissione
Tesseramenti che ha confermato la decisione del Comitato Nazionale per l’Attività
Interregionale che aveva dichiarato la nullità del tesseramento per la Società Versilia del
calciatore Gastasini Federico;
• la punizione sportiva della perdita delle gare disputate con la partecipazione del calciatore
irregolarmente tesserato, non può essere disposta in quanto i termini temporali per la sua
irrogazione sono decorsi. Sanzione congrua per la Società Versilia è quella della
penalizzazione pari ai punti guadagnati nelle partite alle quali ha partecipato il Gastasini.
Nelle gare contro la Società Rondinella e contro la Società Fortis Juventus il Versilia ha
totalizzato due punti. La sanzione da applicare è quindi quella di due punti di penalizzazione;
• per quanto riguarda il calciatore Gastasini Federico, tenuto conto del lungo periodo di
inutilizzazione già sofferto, sanzione congrua è quella della squalifica fino al 30.04.2003,
P.Q.M.
applica alla Società Versilia 1998 S.r.l. la penalizzazione di punti due nel Campionato in corso;
irroga al calciatore Gastasini Federico la squalifica fino al 30.04.2003.
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