COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 27 del 27.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 21 del 18.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 27 del 27.09.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 21 del
18.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
OSSERVA:
il Giudice Sportivo ha sanzionato la società reclamante con l’ammenda di Euro 2.500,00 e diffida
per comportamenti violenti tenuti da propri sostenitori in campo avverso nel corso dell’incontro
Poggese/Ravenna. La società reclamante chiede una riduzione dell’ammenda e/o, in subordine, la
revoca della diffida. A sostegno della propria richiesta il Ravenna, pur non contestando lo
svolgimento dei fatti posti a base della sanzione, ne offre una ricostruzione parzialmente diversa
sulla base di esclusive deduzioni logiche, sfornite del minimo sostegno probatorio.
In considerazione di ciò, trattandosi di mere affermazioni difensive la cui efficacia probatoria non
può superare quella dei documenti ufficiali di gara, i fatti devono darsi per certi. Rimane, quindi,
la valutazione della congruità o meno della sanzione rispetto all’addebito.
In questo senso la determinazione della sanzione operata dal Giudice Sportivo risulta, a giudizio
di questa Commissione Disciplinare, assolutamente congrua rispetto alla gravità dell’addebito,
suscitando, perciò, integrale conferma,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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