COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 02/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 15/09/2002 TERRACINA S.R.L. – BATTIPAGLIESE S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 28 del 02/10/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 15/09/2002 TERRACINA S.R.L. - BATTIPAGLIESE S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 21 del 1892002; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Terracina e con il quale si deduce l' irregolare partecipazione alla gara dei calciatori extracomunitari Sene Pepe Ousmane e Ndyae Mohamed Slioo (tesserati Battipagliese) la cui duplice utilizzazione sarebbe vietata dalla previsione di cui all'art. 40 delle N.O.I.F., invocandosi pertanto a carico della U.S. Battipagliese la punizione sportiva della perdita della gara; - Viste le deduzioni fatte pervenire dalla U.S. Battipagliese, nonchè la certificazione rilasciata in data 23.09.2002 dall' Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale; OSSERVA - La reclamante ritiene sostanzialmente che nel caso in esame, così come previsto dall'art.40 comma 11 N.O.I.F. l'U.S. Battipagliese avrebbe potuto far partecipare alla gara un solo calciatore straniero. L'assunto deve tuttavia considerarsi errato perchè fondato su un errata lettura della citata norma. L'art. 40 comma 11 delle N.O.I.F. recita testualmente : " Le società di L.N.D. possono tesserare, entro il 3112 e schierare in campo un solo calciatore straniero........... proveniente o provenuto da Federazione estera purchè..............." Come appare dunque evidente il limite di un calciatore si riferisce esclusivamente allo straniero proveniente o provenuto da Federazione estera. Nel caso in esame i due calciatori stranieri non risultano provenienti o provenuti dal alcuna Federazione straniera, così come si evince dalla certificazione dell'Ufficio Tesseramenti che riconosce ai due calciatori lo status 70 e cioè di dilettante straniero mai tesserato all'estero. In simili casi dunque il calciatore straniero deve ritenersi equiparato al calciatore italiano purchè sia in regola con le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia. Sotto tale ultimo profilo, tuttavia, nessuna presunta irregolarità viene dedotta dalla reclamante. Ne consegue che i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in oggetto. P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Terracina - Battipagliese 1-2 3) di addebitare sul conto della A.S. Terracina la tassa di reclamo.
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