COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO LA 23.10.2002 AL MASSAGGIATORE BOSCARATO GIANCARLO, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMETRANO ANGELO, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SARESINI STEFANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VALSESIA FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CASTELLETTESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO LA 23.10.2002 AL MASSAGGIATORE BOSCARATO GIANCARLO, LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE AMETRANO ANGELO, LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SARESINI STEFANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE VALSESIA FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento, osserva: avverso le decisioni del Giudice Sportivo che aveva irrogato la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al calciatore Ametrano Angelo; squalifica per tre gare effettive al calciatore Saresini Stefano; squalifica per due gare effettive al calciatore Valsesia Fabio; squalifica fino al 23.10.2002 al massaggiatore Boscarato Giancarlo, per fatti accaduti dopo la disputa della gara Castellettese/Cossatese del 28.09.2002, proponeva reclamo in favore dei propri tesserati, la A.C. Castellettese adducendo che “….. nulla di tutto questo (cioè quanto riportato dai rapporti degli ufficiali di gara) è accaduto …..” e chiedendo un riesame di quanto denunciato ed una riduzione delle squalifiche comminate. Nessuna prova contraria è stata prodotta nel reclamo proposto, di tal che, in presenza delle chiare affermazioni riportate nei rapporti degli ufficiali di gara che, come noto, hanno valore di prova privilegiata, questa Commissione non può non respingere il reclamo della A.C. Castellettese. Le sanzioni irrogate, inoltre, appaiono congrue ed adeguate ai fatti ritenuti, sicché va respinta anche la richiesta di riduzione delle squalifiche, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.C. Castellettese e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it