COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO EBOLITANA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 23.10.2002 AL DIRIGENTE CARLEO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO EBOLITANA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 23.10.2002 AL DIRIGENTE CARLEO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letti gli atti; rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali, da cui si evince che a fine gara sostenitori della Pro Ebolitana lanciavano oggetti di vario genere verso gli Assistenti, colpendone uno con un sasso di medie dimensioni procurandogli forte e duraturo dolore, refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torre Annunziata, e che il Carleo, dirigente della medesima, profferiva nei confronti di uno degli assistenti espressioni a carattere minaccioso e ingiurioso; ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nei rapporti dell’arbitro e degli assistenti; considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti in oggetto, le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo appaiono di congrua entità, e che pertanto il presente reclamo deve essere respinto, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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