COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO EBOLITANA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 23.10.2002 AL DIRIGENTE CARLEO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO EBOLITANA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 23.10.2002 AL DIRIGENTE CARLEO NICOLA
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato
Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti;
rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le
risultanze dei rapporti dell’arbitro e degli assistenti arbitrali, da cui si evince che a fine gara
sostenitori della Pro Ebolitana lanciavano oggetti di vario genere verso gli Assistenti,
colpendone uno con un sasso di medie dimensioni procurandogli forte e duraturo dolore,
refertato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torre Annunziata, e che il Carleo,
dirigente della medesima, profferiva nei confronti di uno degli assistenti espressioni a
carattere minaccioso e ingiurioso;
ritenuto che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente
svolti così come descritti nei rapporti dell’arbitro e degli assistenti;
considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti in oggetto, le sanzioni
irrogate dal Giudice Sportivo appaiono di congrua entità, e che pertanto il presente reclamo
deve essere respinto,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 35 del 11.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO EBOLITANA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 23.10.2002 AL DIRIGENTE CARLEO NICOLA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 28 del 02.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti)."