COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA 1923 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA IMPERIA/SAN GIMIGNANO DELL’8.9.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. IMPERIA 1923 S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA IMPERIA/SAN GIMIGNANO DELL’8.9.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 25 del 25.09.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla U.S. Imperia 1923 S.r.l. con il quale si deduce che il calciatore Andrea Moraglia, Juniores nella stagione 2001/2002, avrebbe in ogni caso scontato la squalifica irrogatagli nel Campionato Juniores non partecipando a due gare del Campionato Nazionale Dilettanti ed a due gare del Torneo categoria Juniores Carlin’s Boys; valutato altresì che con il menzionato reclamo la U.S. Imperia 1923 S.r.l. ha dedotto la “particolare tenuità” della eventuale irregolarità maturata essendo entrato in campo il calciatore Moraglia a 28 secondi dalla fine del tempo regolamentare; ritenuto che le deduzioni della Società reclamante appaiono non fondate per le ragioni che seguono: A) il calciatore Moraglia, Juniores nella Stagione 2001/2002, avrebbe dovuto scontare la squalifica irrogatagli nello stesso Campionato (Juniores) e nella stessa stagione (2001/2002); B) il calciatore Moraglia non ha scontato la squalifica in detto Campionato in quanto non può considerarsi come attività ufficiale il Torneo Carlin’s Boys; C) il calciatore Moraglia non poteva scontare la squalifica nel Campionato Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2001/2002 e dunque la mancata partecipazione a due gare di detto Campionato è del tutto ininfluente; D) il calciatore squalificato nel Torneo Juniores che non rientri più nei limiti di età per disputare un ulteriore Campionato Juniores deve scontare la sanzione nella prima giornata di Campionato in cui gioca la prima squadra della Società di appartenenza nella stagione successiva ed è in questo la situazione in cui si è trovato il Moraglia passato dalla Sanremese (categoria Juniores) alla U.S. Imperia (Campionato Nazionale Dilettanti); E) non può invocarsi la “particolare tenuità” della irregolarità poiché, da un esame degli atti, risulta che il Moraglia, entrato al 44° del secondo tempo, ha giocato il minuto di gara residuo e ben sei minuti di recupero sicchè la sua partecipazione alla gara, anche in relazione al risultato finale della gara stessa, non può ritenersi ininfluente; considerato che ogni altra deduzione contenuta nel reclamo della U.S. Imperia deve intendersi ininfluente al fine del decidere; considerato, infine, che la posizione irregolare del Moraglia risulta confermata in atti, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla U.S. Imperia 1923 S.r.l. e dispone l’addebito della tassa non versata.
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