COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUIESAN MATTEO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 38 del 18.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MASSA LOMBARDA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MUIESAN MATTEO
(delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 32 del 09.10.2002 – Campionato
Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo della Ass. Calcio Massa Lombarda con cui si deduce la eccessività della
sanzione irrogata al calciatore Matteo Muiesan in quanto lo stesso non avrebbe colpito
l’avversario in modo volontario;
considerato che la stesura del rapporto arbitrale non ammette discussioni avendo l’arbitro
descritto nel dettaglio il comportamento non regolamentare tenuto dal Muiesan;
valutato che, a norma dell’articolo 31, lett. a1) del C.G.S., il rapporto arbitrale gode di fede
privilegiata e dunque unicamente dei contenuti dello stesso deve tenersi conto al fine del
decidere;
considerata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla Ass. Calcio Massa Lombarda e dispone l’addebito della tassa
non versata.
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