COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEPPELFRICKE BELLUNO PONTE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNI ROMULO EUGENIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 45 del 31.10.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SEPPELFRICKE BELLUNO PONTE AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TOGNI ROMULO
EUGENIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso, esaminati gli atti, ascoltato il rappresentante della reclamante, presa visione della
registrazione televisiva prodotta, e rilevato che:
A. La Commissione ha ritenuto di prendere visione della video-cassetta in considerazione della
formale affermazione della reclamante circa il fatto che l’infrazione non sarebbe stata “in
alcun modo commessa dal tesserato”; e ciò pur essendosi ravvisata – sia nel corpo del
reclamo, che in sede di discussione orale – una difesa subordinata - in ordine ad un solo
diverso ( e non già inesistente) svolgimento dei fatti, ed alla intensità del relativo dolo – che
avrebbe potuto logicamente inficiare, per contraddittorietà, la negazione del fatto
sovrarichiamata, e l’istanza istruttoria che ad essa era sottesa.
B. La visione della video-cassetta – munita di sufficienti garanzie di autenticità – ha, però,
comprovato che il fatto contestato – gomitata al volto – è stata effettivamente commesso dal
tesserato.
C. l’accertamento delle altre circostanze del fatto – e, prima fra tutte, della circostanza che il
gioco fosse, al momento della infrazione, fermo o in movimento – resta invece, del tutto
sottratto al sindacato di questa Commissione in considerazione di quanto testualmente
previsto all’articolo 34 C.G.S., che dà ingresso alla prova televisiva unicamente al fine di
dimostrare l’assoluta inesistenza del fatto, e non già un suo diverso svolgimento,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla Seppelfricke Belluno Ponte e dispone l’addebito della tassa non
versata.
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