COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 –
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Vibonese con cui si contesta l’entità della sanzione
pecuniaria irrogata sul presupposto che non sarebbero state lanciate due bombe carta nelle
immediate vicinanze di un assistente arbitrale, ma si sarebbe in realtà trattato di “semplici
giochi pirici”;
• rilevato che l’assunto della Società reclamante risulta sprovvisto di ogni prova;
• ritenuto che per gli altri fatti che hanno provocato l’irrogazione delle sanzioni, le deduzioni di
parte reclamante risultano prive di ogni rilevanza;
• considerato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31,
lett. a1) del C.G.S.,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto dall S.S. Nuova Vibonese e dispone l’addebito della tassa non
versata.
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