COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 49 del 08.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. NUOVA VIBONESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 39 del 23.10.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla S.S. Nuova Vibonese con cui si contesta l’entità della sanzione pecuniaria irrogata sul presupposto che non sarebbero state lanciate due bombe carta nelle immediate vicinanze di un assistente arbitrale, ma si sarebbe in realtà trattato di “semplici giochi pirici”; • rilevato che l’assunto della Società reclamante risulta sprovvisto di ogni prova; • ritenuto che per gli altri fatti che hanno provocato l’irrogazione delle sanzioni, le deduzioni di parte reclamante risultano prive di ogni rilevanza; • considerato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31, lett. a1) del C.G.S., P.Q.M. respinge il reclamo proposto dall S.S. Nuova Vibonese e dispone l’addebito della tassa non versata.
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