COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 52 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 06/10/2002 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. – POMIGLIANO EST
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 52 del 13/11/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
GARA DEL 06/10/2002 NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. - POMIGLIANO EST
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. 32 del 9102002;
- rilevato che la società Nuova Nardò Calcio srl non ha dato seguito al preannuncio di reclamo
telegrafico in merito alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che tale omissione costituisce motivo di inammissibilità del reclamo ai sensi dell'art. 29 del
C.G.S.;
P.Q.M.
- delibera:
1. di dichiarare inammissibile il reclamo;
2. di convalidare il risultato della gara con il seguente punteggio : Nuova Nardò - Pomigliano 1-1;
3. di addebitare sul conto della società Nuova Nardò calcio la tassa di reclamo.