COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 15.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.500,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE AMATO SALVATORE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERCOLANO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 06.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 55 del 15.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIGOR LAMEZIA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.500,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE AMATO SALVATORE E LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ERCOLANO SERGIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 47 del 06.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo in epigrafe, visti gli atti ed udite le dichiarazioni rese alla odierna riunione dal Direttore Generale del Vigor Lamezia; • rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono contrastanti con le risultanze dei rapporti dell’arbitro, dell’assistente arbitrale e del commissario di campo, da cui si evince che nel secondo tempo sostenitori locali ebbero a lanciare nei confronti dell’arbitro oggetti di varia natura (che lo sfioravano) e petardi (che esplodevano senza danni), che a fine gara persona qualificatosi come Presidente del Vigor Lamezia cercava di aggredire l’arbitro e uno degli assistenti, offendendo altresì e minacciando il direttore di gara, e che sostenitori locali, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, spintonavano ripetutamente l’arbitro, che riusciva a raggiungere lo spogliatoio insieme agli assistenti solo grazie all’ausilio delle Forze dell’Ordine, ed inoltre che il calciatore Ercolano Sergio, già espulso al 45° del secondo tempo per aver rivolto all’arbitro frase ingiuriosa e minacciosa, ribadita nei confronti della terna – all’ingresso dello spogliatoio- espressione offensiva, e che l’allenatore Amato Salvatore, espulso per aver rivolto all’arbitro espressione offensiva, a fine gara cercava di colpire un assistente con un calcio, senza riuscirvi; • considerato che l’invocata discordanza tra il rapporto dell’arbitro e quello del commissario di campo non trova riscontro in atti, e che pertanto i fatti descritti nel rapporto arbitrale sono concordemente descritti anche nel rapporto dell’assistente; • preso atto che ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti degli ufficiali di gara è conferita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; • ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo – determinate, per quel che riguarda la Società, anche tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti – appaiono di congrua entità e che pertanto esse devono essere integralmente confermate, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe, e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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