COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 59 del 22.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MISTRETTA GUIDO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 59 del 22.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MISTRETTA GUIDO (delibera Giudice Sportivo
– Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo in epigrafe;
• rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono contrastanti con le risultanze
del rapporto arbitrale, da cui si evince che a fine gara – con ancora tutte e due le squadre in
campo – il Mistretta – portiere del Trapani – colpiva un avversario con un pugno sul volto,
facendolo cadere per terra;
• ritenuto che, ai sensi dell’articolo 31 lett. a1) del C.G.S., agli atti degli ufficiali di gara è
attribuita fede probatoria privilegiata e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano
effettivamente svolti così come descritti nel rapporto arbitrale;
• rilevato che la sanzione irrogata dal G.S. appare di congrua entità, e che a tal fine non rileva
la circostanza che nel C.U. n. 52 del 13.11.2002 il Mistretta sia indicato quale calciatore non
espulso anziché espulso, e che pertanto deve confermarsi la sanzione della squalifica per tre
gare effettive nei confronti del Mistretta,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone l’addebito della relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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