COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.500,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 52 del 13.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo, visti gli atti e ritenuto che: A. la parzialmente diversa ricostruzione dei fatti offerta dalla reclamante – soprattutto in ordine al fatto che il lancio di petardi sarebbe da attribuire ai sostenitori della squadra avversaria – non può essere in alcun modo considerata, trattandosi di mera allegazione difensiva non idonea a contrastare le risultanze degli atti ufficiali cui l’art. 31, lett. a1) attribuisce fede privilegiata; B. altrettanto irrilevante risulta la deduzione in ordine al fatto che l’autore di alcuni comportamenti non fosse il segretario della Società, atteso che sia il referto del commissario di campo che il provvedimento impugnato fanno riferimento, proprio, ad un “sedicente segretario”, della cui condotta la Società è, comunque, oggettivamente responsabile ex art. 9 punto 1) del C.G.S.; C. la sanzione irrogata risulta, infine, assolutamente adeguata agli accertati comportamenti: calcio in danno di un assistente arbitrale e lancio di due petardi e di un accendino (che non lo colpiva), condotta ingiuriosa e tentativo di aggressione in danno del Commissario di campo da parte di persona non identificata e presente nello spogliatoio, comportamento ingiurioso in danno del medesimo Commissario da parte del dirigente addetto all’arbitro, condotta, quest’ultima, non espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, ma valutabile, in questa sede, ai fine della conferma della sanzione medesima, P.Q.M. rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Trapani e dispone l’addebito della tassa non versata.
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