COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI GAMBINO EMANUELE, CHOMAKOV KRASSIMIR E DI CANDILO FRANCESCO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. BOCA SAN LAZZARO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI GAMBINO
EMANUELE, CHOMAKOV KRASSIMIR E DI CANDILO FRANCESCO (delibera
Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale
Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti del procedimento, preso atto che il G.S., con provvedimento riportato nel C.U. n.
56 del 20.11.2002, ha squalificato per due gare effettive i calciatori Gambino Emanuele,
Chomakov Krassimir “perché, a fine gara, rivolgevano all’Arbitro espressione offensiva” e Di
Candido Francesco “per aver colpito con un pugno un avversario”;
• constatato che dal reclamo proposto non è dato desumere nulla di probatoriamente rilevante
in favore dei suddetti calciatori;
• considerato che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., gli atti degli Ufficiali di gara
rivestono valore di prova privilegiata;
• valutato che la sanzione irrogata dal G.S. appare adeguata ai fatti e, quindi, congrua,
P.Q.M.
respinge il reclamo proposto. Si dispone l’addebito della tassa non versata.
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