COMITATO INTERREGIONALE – Coppa Italia Dilettanti – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. C. CALANGIANUS AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE PETRONE MARIO E LA SQUALIFICA FINO AL 05.12.2002 AL CALCIATORE MARINI GAVINO RENATO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 13 del 15.11.2002 – Coppa Italia Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Coppa Italia Dilettanti - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 65 del 29.11.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. C. CALANGIANUS AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2002 ALL’ALLENATORE PETRONE MARIO E LA SQUALIFICA FINO AL 05.12.2002 AL CALCIATORE MARINI GAVINO RENATO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 13 del 15.11.2002 – Coppa Italia Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dal F.C. Calangianus con cui si chiede: 1) una riduzione della squalifica irrogata all’allenatore Petrone Mario asserendo che quest’ultimo non avrebbe spinto alle spalle l’assistente arbitrale ma con lo stesso si sarebbe casualmente scontrato; - 65/4 - 2) una conversione della squalifica irrogata al calciatore Marini Gavini Renato da “squalifica a tempo determinato” a “ squalifica per giornate di gara”, in quanto non sussisterebbero motivi validi per l’irrogazione della squalifica a tempo; • rilevato che le ragioni addotte da parte reclamante per la squalifica irrogata all’allenatore non appaiono supportate da fatti comprovati e da valide ragioni di diritto; • considerato che i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara e godono dunque di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, lett. a1) del C.G.S. e, pertanto, non può accogliersi il reclamo proposto, • rilevato, inoltre, per la squalifica irrogata al calciatore, che rientra nei poteri del Giudice Sportivo di irrogare, quando lo ritenga, la squalifica a tempo determinato in luogo della squalifica per giornate di gara e che non rientra, invece, nei poteri di questa Commissione di convertire la squalifica senza che ne sussistano motivi di diritto, P.Q.M. respinge il reclamo proposto dal F.C. Calangianus e dispone l’addebito della tassa non versata.
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