COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/11/2002 ANGELANA – MACERATESE S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 17/11/2002 ANGELANA - MACERATESE S.R.L. Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. Maceratese e con il quale si deduce che la società A.S. Angelana aveva schierato inizialmente in campo due calciatori nati nel 1982 (segnatamente Orsini Alberto e Brozzetti Alessandro, nati entrambi il 1921982), un calciatore nato nel 1983 ed altro calciatore nato nel 1984 , così contravvenendo alla regola di cui al C.U. n° 1 del 572002 del Comitato Interregionale che impone l'impiego, per tutta la durata della gara, di almeno due calciatori nati nel 1983 ed invocando per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara a carico della predetta società; - rilevato che dalla nota inviata dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Interregionale (oltre che dalla fotocopia della carta di identità del calciatore inviata dalla A.S. Angelana in sede di controdeduzioni) si evince che il calciatore Orsini Roberto è in realtà nato il 1351983 e che la diversa data indicata in distinta deve imputarsi ad un errore materiale in tal modo escludendosi la dedotta inosservanza della norma di riferimento; - ritenuto che sussistono giusti motivi per non incamerare la tassa di reclamo tenuto conto dell'incolpevole condotta della reclamante originata da un errore di trascrizione, in cui sono incorsi i responsabili della società Angelana in sede di compilazione della distinta di gara; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio : Angelana - Maceratese 0-0 3) di non incamerare la tassa di reclamo
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