COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOTTINI IVAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CUNEO 1905 S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SOTTINI IVAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo della A.C. Cuneo con il quale si rileva che l’atteggiamento provocatorio tenuto dal calciatore Ivan Sottini non mirava a provocare reazioni da parte del pubblico sostenitore della squadra avversaria dovendo interpretarsi come “uno sfogo liberatorio”; • considerato che la motivazione del Giudice Sportivo precisa che la sanzione è stata determinata in considerazione dell’idoneità di tale comportamento a provocare più gravi conseguenze; • ritenuto che tale comportamento non può invece essere preso in considerazione , valutato che la reazione del pubblico si è esaurita nel “rumoreggiare ed insultare il calciatore”; • valutata eccessiva dunque la sanzione irrogata si ritiene equo ridurla di n. 1 giornata di gara, pur censurando il comportamento tenuto dal calciatore, P.Q..M. in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Cuneo riduce la squalifica irrogata al calciatore Ivan Sottini da n. 3 a n. 2 giornate di gara. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it