COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00, LA SQUALIFICA FINO AL 18.12.2002 AL MASSAGGIATORE IZZO PASQUALE E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCARNATO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 27.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 70 del 06.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00, LA SQUALIFICA FINO AL 18.12.2002 AL MASSAGGIATORE IZZO PASQUALE E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE INCARNATO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 62 del 27.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo in epigrafe; • rilevato che le considerazioni della reclamante appaiono in insanabile contrasto con le risultanze del rapporto arbitrale e del relativo supplemento, da cui si evince che a fine gara due persone uscite dallo spogliatoio della Caivanese aggredivano due calciatori del Termoli, così determinando l’insorgere di una rissa nel corso della quale Izzo Pasquale, massaggiatore della Caivanese, lanciava una sedia verso i corrissanti – senza peraltro colpire alcuno -, ed Incornato Giuseppe calciatore della Caivanese, colpiva con uno schiaffo sul volto il massaggiatore del Termoli; • considerato che agli atti degli ufficiali di gara è attribuita fede probatoria privilegiata ai sensi dell’art. 31, lett. a1) del C.G.S., e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come ivi descritti; • ritenuto che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo nei confronti della Società, del massaggiatore e del calciatore appaiono – in relazione alle modalità di svolgimento dei fatti – di congrua entità, e che pertanto devono essere integralmente confermate, con conseguente rigetto del presente reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it