COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/12/2002 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/12/2002 CASERTANA F.C.S.R.L. – CISCO COLLATINO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/12/2002 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/12/2002 CASERTANA F.C.S.R.L. - CISCO COLLATINO
Il Giudice Sportivo,
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in oggetto
OSSERVA
- dal referto arbitrale risulta che un folto gruppo di sostenitori della società Casertana, al 37° del primo
tempo, a seguito della realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, forzava un
cancello della recinzione ed entrava nel recinto di gioco. Alcuni di essi si portavano sul terreno di
gioco correndo verso il direttore di gara il quale era costretto a rifugiarsi nel sottopassaggio di
accesso agli spogliatoi protetto e circondato, unitamente ai propri collaboratori, dalle Forze
dell'Ordine prontamente intervenute. Nel sottopassaggio inoltre sostavano indebitamente alcune
persone non identificate le quali rivolgevano agli Ufficiali di gara espressioni offensive e minacciose.
L'arbitro, dopo 4 minuti di interruzione, una volta allontanati gli estranei, poteva riprendere la gara. I
medesimi sostenitori, sempre nel corso del primo tempo, lanciavano bottigliette di plastica vuote e
piene, monete, bombe carta e sassi all'indirizzo di un Assistente Arbitrale, il quale veniva colpito da
una bottiglietta di plastica che gli procurava lieve dolore.
RILEVATO
- che la società Cisco Collatino ha preannunciato reclamo relativamente al regolare svolgimento della
gara e che, in attesa sulla decisione di merito del reclamo stesso, appare necessario disporre la
sospensione in via cautelare del campo di gioco della Casertana, secondo le modalità sottoindicate,
apparendo i fatti commessi da propri sostenitori di particolare gravità per il pericolo serio e concreto,
derivatone per l'incolumità fisica degli Ufficiali di gara;
- visto l'art. 15 del C.G.S.
DISPONE
- la sospensione in via cautelare e con decorrenza immediata del campo di gioco della società
Casertana con obbligo di disputare le gare in campo neutro;
- riserva ogni statuizione definitiva all'esito della decisione sul reclamo preannunciato dalla società
Cisco Collatino.