COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA DELIANUOVA/CAVESE DEL 03.11.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 78 del 19.12.2002 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. DELIANUOVA CALCIO AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA
DELIANUOVA/CAVESE DEL 03.11.2002 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 56 del 20.11.2002 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti inerenti al reclamo in epigrafe , aventi ad oggetto le sanzioni irrogate dal G.S. in
data 20.11.2002 con C.U. n. 56 in relazione alla gara Delianuova-Cavese del 3.11.2002;
• sentite le conclusioni della Società Delianuova presente alla odierna riunione con cui, nel
riportarsi alle considerazioni esposte con il reclamo depositato in atti, richiede
l’annullamento dei provvedimenti sanzionatori adottati dal G.S. o una congrua riduzione
della entità degli stessi;
osserva :
Il reclamo in epigrafe ha per oggetto i fatti verificatisi in occasione della gara Delianuova-Cavese
del 3.11.2002 conclusasi con il punteggio di 0 –1.
In data 6.11.2002 con C.U. n. 47 il G.S. disponeva la sospensione cautelare del campo di gioco
della società Cavese con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse.
Analogo provvedimento veniva adottato nei confronti della società Delianuova con C.U. n. 52 in
data 13.11.2002.
In data 11.11.2002 la società Cavese presentava reclamo contro la suddetta sospensione cautelare
del proprio campo.
Con C.U. n. 56 del 20.11.2002 il Giudice Sportivo del Comitato Interregionale, definitivamente
deliberando in merito alla gara in oggetto, disponeva la punizione sportiva della squalifica del
campo di gioco, con obbligo di disputare le gare interne su campo neutro ed a porte chiuse, per 5
gare nei confronti della società Delianuova e per 6 gare nei confronti della società Cavese,
revocando contestualmente le precedenti sospensioni cautelari e dando atto che entrambe le
società avevano già scontato una delle suddette giornate di squalifica.
Avverso il succitato provvedimento, la società Delianuova presentava reclamo presso questa
Commissione Disciplinare.
La società Delianuova in particolare :
- preliminarmente deduceva l’illegittimità dei provvedimenti emessi dal G.S. nei confronti
della stessa società, stante la mancata conformità al CGS della procedura adottata , avendo il
G.S. erroneamente utilizzato per le proprie decisioni le suindicate relazioni dell' Ufficio
Indagini, le quali, non essendo pervenute nei termini prescritti dall’art. 31 - B1 CGS, non
avrebbero potuto essere utilizzate, quantomeno nei confronti del Delianuova, che era rimasta
estranea alla decisione cautelare del G.S. del 6.11.2002;
- nel merito – pur non negando una corresponsabilità nei fatti accaduti da parte di sostenitori
della propria squadra – rilevava che, essendo i fatti accaduti all’esterno dell’impianto
sportivo, doveva applicarsi l’art. 11 CGS, con conseguente affermazione di responsabilità
oggettiva della società soltanto nel caso di accertata violazione del divieto di cui all’art. 10
comma 1 CGS, circostanza rimasta nel caso in oggetto del tutto estranea agli accertamenti
svolti dall’Ufficio Indagini; la società ospitante avrebbe fatto tutto quanto in proprio potere
per impedire lo svolgimento di fatti violenti da parte dei propri sostenitori ( peraltro
asseritamente accaduti in reazione al comportamento di sostenitori della Cavese ) e non
avrebbe potuto rispondere oggettivamente di fatti commessi fuori dall’impianto di gioco ad
opera di facinorosi della squadra avversaria né tantomeno della esiguità del servizio d’ordine
approntato dalle forze di polizia;
- evidenziava inoltre che le sanzioni irrogate dal G.S. sarebbero comunque illegittime in quanto
diverse dalla specifica sanzione dell’ammenda prevista per la fattispecie in oggetto dall’art.
11 comma 3 CGS;
- concludeva con la richiesta di annullamento della sanzione impugnata , chiedendo in
subordine una congrua riduzione di essa con la revoca dell’obbligo di disputare le partite
interne in campo neutro a porte chiuse.
I fatti oggetto dei summenzionati reclami , sulla base degli atti ufficiali ( rapporto arbitrale e
rapporto del Commissario di Campo ), delle relazioni dell’Ufficio Indagini in data 12.11.2002 e
18.11.2002 ( con relativi allegati ) , ed alla luce di quanto emerso all’esito della odierna
istruttoria, possono ricostruirsi nel modo che segue:
• per motivi di traffico dovuti al maltempo, i tifosi della Cavese ( circa sessanta a bordo di un
pullman ) raggiungevano lo stadio di Delianuova soltanto intorno al 20° minuto del secondo
tempo, ed agli stessi veniva richiesto, quale prezzo del biglietto di ingresso, la somma di 10
Euro ciascuno; ritenendo tale somma eccessiva, i tifosi della Cavese pretendevano di entrare
senza pagare, ed, avendo ricevuto un rifiuto in tal senso da parte del personale della società
ospitante, facevano pressione sul cancello di ingresso, riuscendo ad aprirlo ed entrando in tal
modo all’interno dello stadio. Ciò veniva notato dai sostenitori del Delianuova già all’interno
dell’impianto e dunque, stante anche la particolare configurazione dello stadio, si determinava
inevitabilmente, nonostante l’intervento delle forze dell’ordine presenti, un contatto non certo
amichevole tra le opposte tifoserie, con utilizzo da entrambe le parti di aste di bandiera,
bastoni e pietre di varie dimensioni. Alcuni sostenitori della Cavese cercavano altresì
vanamente di forzare il cancello di ingresso al recinto di gioco. La gara veniva interrotta per
tre minuti onde consentire il soccorso di alcuni tifosi da parte del personale sanitario. Subito
dopo, lo scontro tra le fazioni proseguiva all'esterno dell'impianto sportivo, con
coinvolgimento di ulteriori sostenitori del Delianuova che erano nel frattempo sopraggiunti
sia dallo stadio stesso che dal paese. Nel corso di tali scontri, particolarmente duri nonostante
la presenza delle forze dell’ordine, alcuni tifosi del Delianuova venivano arrestati per i reati di
resistenza a P.U., lesioni personali e danneggiamento e, giudicati con rito direttissimo,
venivano successivamente condannati dal Tribunale di Palmi. Numerosi veicoli di privati, una
autoambulanza ed alcuni mezzi delle forze di polizia, parcheggiati lungo via Carmelia,
all’esito degli scontri, risultavano danneggiati; oltre trenta persone , tra tifosi e forze
dell’ordine, riportavano lesioni personali. La terna arbitrale e le squadre lasciavano
regolarmente l’impianto nel tardo pomeriggio.
Tale ricostruzione degli accadimenti, peraltro non disattesa né contestata dalla reclamante, e
conforme alle risultanze degli atti degli ufficiali di gara e degli accertamenti svolti dall’Ufficio
Indagini, deve ritenersi provata e come tale deve essere posta alla base della odierna decisione di
questa Commissione.
In merito alle doglianze a carattere procedimentale della reclamante, si rileva innanzitutto la
infondatezza delle eccezioni relative alla applicabilità del combinato disposto degli artt. 10 e 11
del CGS, in quanto i fatti violenti non sono certamente accaduti per motivi estranei alla gara,
avendo avuto inizio all’interno dello stadio al momento dell’ingresso nell’impianto dei tifosi
della Cavese, ed essendosi successivamente spostati all’esterno , e ritenuto che le sanzioni
irrogate dal Giudice Sportivo sono state legittimamente determinate ai sensi degli artt. 9, 11 e 13
CGS, potendosi sanzionare la Società con la squalifica del campo in ragione della diffida già
irrogata con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 3 del 28.8.2002.
Si evidenzia altresì la mancanza di pregio della eccezione di inutilizzabilità ai fini della decisione
delle relazioni dell’Ufficio Indagini, trattandosi di atti che ben possono concorrere al
convincimento del Giudicante ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 comma 3 e 31 CGS.
Né, d’altra parte, può ritenersi che il provvedimento del Giudice Sportivo in data 6.11.2002 abbia
determinato una sorta di giudicato per quel che riguarda la posizione della società Delianuova,
essendosi in quella sede il Giudice riservato di assumere ulteriori provvedimenti ( non soltanto a
carico della società Cavese ) all’esito degli accertamenti demandati all’Ufficio Indagini ai sensi
dell’art. 30 comma 3 CGS, provvedimenti successivamente adottati in sede cautelare in data
13.11.2002 ed in sede definitiva in data 20.11.2002.
Nel merito, richiamate le sopraesposte considerazioni in merito alla accertata ricostruzione delle
modalità di svolgimento dei fatti, si osserva che fondatamente il Giudice di prima istanza ha
ritenuto la responsabilità della società per la condotta violenta posta in essere dai propri
sostenitori in occasione della gara in oggetto, e che tali comportamenti fossero di rilevante
gravità, pur tenendo conto , ai fini della determinazione del “ quantum “ delle sanzioni, della
circostanza che fossero stati i sostenitori della Cavese a dare il via agli incidenti con la pretesa di
entrare allo stadio di Delianuova senza pagare il biglietto di ingresso ( seppur per le motivazioni
sopraevidenziate ), nonché della circostanza che la società Delianuova fosse già stata diffidata per
analoghi addebiti con C.U. n. 3 Coppa Italia in data 28.8.2002.
Ciò considerato, pur tenuto conto della oggettiva gravità dei fatti , appare conforme ad equità
ridurre la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, sia alla luce del fattivo comportamento dei
dirigenti di cui il CdC dà atto nel proprio rapporto che della accertata iniziale responsabilità dei
tifosi cavesi .
Sanzione adeguata appare pertanto quella della squalifica del campo di gioco, con obbligo di
disputare le partite in campo neutro a porte chiuse, per 4 gare.
P. Q. M.
in accoglimento del reclamo in epigrafe, riduce la sanzione della squalifica del campo di gioco
della società Delianuova da 5 a 4 giornate, con obbligo di disputare le gare su campo neutro ed a
porte chiuse; nulla per la tassa non versata.
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