COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 08/12/2002 VAL DI SANGRO – ROSETANA CALCIO
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 81 del 08/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 08/12/2002 VAL DI SANGRO - ROSETANA CALCIO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Polisportiva
Rosetana Calcio e con il quale si deduce che la società Val di Sangro, per effetto di sostituzioni
effettuate nel corso della gara, avrebbe impiegato soltanto 3 calciatori fuori quota anzichè 4, come da
regolamento, invocandosi per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della
predetta società;
- ritenuto che dal rapporto di gara si evince che la Polisportiva Val di Sangro ha schierato inizialmente
in campo 4 calciatori "juniores" (segnatamente , Lutti Leandro nato il 21 31984, Bertok Paolo, nato
il 03111984, Iannitelli Enrico, nato il 03 71983, Taglialatela Nicola, nato il 02 31982) e che al 25°
del secondo tempo ha proceduto alla sostituzione del calciatore n. 4 Taglialatela Nicola con il n. 18
Scandale Alfonso (nato il 09 61983), e del calciatore n. 2 Bertok Paolo con il n. 13 Piccolo Giovanni
(nato il 07 71979);
- considerato che in virtù delle predette sostituzioni, la Polisportiva Val di Sangro è venuta meno
all'obbligo di impiegare, sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, almeno 4 calciatori "giovani" così
distinti in relazione alle seguenti fasce di età:
1) uno nato dal 1° gennaio 1982 in poi;
2) due nati dal 1° gennaio 1983 in poi;
3) uno nato dal 1° gennaio 1984 in poi;
- considerato che l'inosservanza del predetto obbligo comporta la punizione sportiva della perdita della
gara a carico della società Val di Sangro con il punteggio di 0-2 ai sensi del C.U. n. 1 del 05 72002
del Comitato Interregionale e dell'art. 12 comma 5 del C.G.S.;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Val di Sangro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0-2;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.