COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.01.2003 ALL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 83 del 10.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOYS CAIVANESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 29.01.2003 ALL’ALLENATORE TROIANO VINCENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 79 del 24.12.2002 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, . letti gli atti; . rilevato che le considerazioni della reclamante non contestano lo svolgimento dei fatti così come descritti nel rapporto arbitrale, secondo cui il Troiano, allenatore della Caivanese, rivolgeva a fine gara alla terna arbitrale la frase “siete stati inguardabili” ed inoltre spingeva con le mani un calciatore della squadra avversaria, facendolo cadere per terra senza procurargli danni fisici, e che pertanto tale ricostruzione dei fatti può ritenersi accertata; . ritenuto che la summenzionata espressione ha certamente contenuto irriguardoso nei confronti degli ufficiali di gara, esprimendo un chiaro giudizio negativo sull’operato tecnico degli stessi, e che la condotta del Troiano nei confronti del calciatore avversario costituisce indiscutibilmente atto di violenza disciplinarmente sanzionabile; . considerato che la sanzione irrogata dal G.S. – attesa la prolungata sosta dovuta alle festività Natalizie e di fine d’anno – appare di congrua entità, e che pertanto deve essere confermata la squalifica del Troiano sino al 29.01.2003, con conseguente rigetto del presente reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società reclamante.
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