COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASERTANA F.C. S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA
IMMEDIATA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 -
Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• visto il ricorso proposto dalla Casertana F.C. S.r.l. con il quale si lamenta la eccessività della
sanzione irrogata (squalifica del campo per tre gare);
• ascoltato il rappresentante della Società ricorrente;
• rilevato che i fatti quali esposti dal Giudice Sportivo sul C.U. n. 71 dell’11.12.2002 ed
assunti quale motivazione del provvedimento impugnato risultano conformi a quelli descritti
nei rapporti degli ufficiali di gara e del Commissario di campo;
• ritenuto che, pur nella stretta valutazione della estrema gravità dei fatti accaduti, deve tenersi
in considerazione che sia nel rapporto arbitrale come nel supplemento non risulta percepito
dall’arbitro un tentativo di aggressione né nei suoi confronti né nei confronti degli assistenti
arbitrali, circostanza non adeguatamente valutata dal Giudice Sportivo;
• ritenuto altresì che la Società ricorrente non risulta precedentemente diffidata;
• valutata l’eccessività delle sanzioni irrogate in relazione ai fatti accaduti,
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla Casertana F.C. S.r.l., riduce la squalifica
irrogata da tre a due gare ed irroga alla stessa Società la diffida e l’ammenda di Euro 3.000,00.
Nulla per la tassa non versata
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