COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 17.01.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 81 del 08.01.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che il Matera ha proposto il reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui all’oggetto – con la quale è stata inflitta la sanzione dell’ammenda per l’importo di Euro 3.000,00 – sull’assunto che il lancio di un candelotto incendiario e di numerose pietre, il danneggiamento di alcune autovetture parcheggiate fuori dal campo sportivo e il ferimento di un rappresentante della Forza Pubblica negli scontri tra tifosi verificatisi dopo la partita sarebbero comportamenti, in ipotesi, non ascrivibili ai propri tifosi, ma a quelli della Società Casarano; • che dal rapporto del Commissario di campo munito di fede privilegiata ex art. 31 lett. a1) del C:G.S. non emergono, per converso, elementi tali da far ritenere l’estraneità dei tifosi del Matera nella causazione degli eventi di cui sopra; • che i fatti denunciati da tifosi del Matera di cui agli atti ufficiali allegati al ricorso non consentono di escludere la responsabilità di altri tifosi della stessa Società; • che la sanzione dell’ammenda per l’importo di Euro 3.000,00 appare congrua rispetto alla obiettiva gravità dei fatti tenuto contro altresì del danneggiamento anche di beni di proprietà di terzi, estraneo all’evento sportivo, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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