COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 01/12/2002 MELFI – OSTUNI SPORT
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 88 del 22/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 01/12/2002 MELFI - OSTUNI SPORT
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 66 del 4.12.2002;
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.C. OSTUNI SPORT e
con il quale si deduce:
1) che la gara, sospesa al 29° del secondo tempo per le avverse condizioni atmosferiche (violento
temporale) era stata ripresa dopo 25 minuti, nonostante la perdurante impraticabilità del terreno di
gioco, solo a seguito delle minacce ricevute dall'arbitro, il quale, dopo la momentanea interruzione,
era stato raggiunto nello spogliatoio da alcuni sostenitori della Società MELFI che lo avevano
accerchiato, muniti di bastone, prospettandogli gravi conseguenze fisiche ove la gara non fosse
proseguita e spintonandolo;
2) che l'Osservatore Arbitrale si era portato nello spogliatoio dell'arbitro, subito dopo la sospensione, e
gli aveva ordinato, in termini perentori di riprendere al più presto la gara
3) che il direttore di gara nonostante le numerose interruzioni verificatesi nel secondo tempo (ivi
comprese le sei sostituzioni avvenute nel corso della gara) aveva concesso un minuto di recupero
invocandosi per l'effetto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società MELFI o
in subordine, la ripetizione della gara stessa.
OSSERVA
I documenti ufficiali della gara nonchè le dichiarazioni rese dall'arbitro ad integrazione del referto, a
seguito di convocazione disposta da questo Giudice Sportivo testimoniano per l'infondatezza del
reclamo. Quanto infatti alle minacce profferite all'arbitro subito suddetto dopo la sospensione (già
sanzionate da questo Giudice Sportivo con il citato C.U. del 4.12.2002), lo stesso arbitro ha riferito, nel
corso della sua audizione, di aver assunto la decisione di riprendere la gara, previa verifica della
praticabilità del terreno di gioco, in "piena serenità e libertà di giudizio", escludendo che le minacce lo
avessero condizionato e negando altresì che episodi di violenza per indurlo alla ripresa del gioco si
fossero verificati in suo danno. Il medesimo direttore di gara ha inoltre precisato che l'osservatore
arbitrale aveva raggiunto lo spogliatoio soltanto per informarsi sulle sue intenzioni circa la prosecuzione
della gara.
Quanto poi all'impraticabilità del terreno di gioco, le disposizioni della F.I.G.C. relative alla regola 1 del
gioco del calcio sono nel senso di affermare l'esclusiva competenza dell' Arbitro designato a dirigere la
gara, onde nessuna valutazione in merito è consentita a questo Giudice Sportivo.
Con riferimento infine al tempo di recupero, dal referto di gara, cui va riconosciuta fede privilegiata, si
evince che l'arbitro ha concesso 5 minuti per infortuni e sostituzioni (e non come sostenuto dalla società
reclamante) e che comunque, trattandosi di fatto valutabile con criteri esclusivamente tecnici ogni
decisione al riguardo è del pari rimessa alla discrezionalità del Direttore di gara
P.Q.M.
delibera di:
1) respingere il reclamo;
2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MELFI - OSTUNI 2-0;
3) di addebitare sul conto della A.C. OSTUNI SPORT la tassa di reclamo.