COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 92 del 29/01/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali (rapporto Arbitro e Commissario di Campo) relativi alla gara di cui in oggetto; OSSERVA Nel corso del secondo tempo, in segno di contestazione nei confronti della propria dirigenza, sostenitori locali iniziavano un fitto lancio di oggetti (aste di plastica, bottiglie piene di acqua, lattine, assi di legno, sassi di varia grandezza, pezzi di mattonelle appuntite, pezzi di sanitari divelti dai servizi igienici della tribuna, fumogeni, monete ed una scala di alluminio) che arrivavano sul terreno di gioco senza tuttavia colpire alcuno. Nell'occasione l'Arbitro era costretto a sospendere la gara per circa 12 minuti per consentire la rimozione degli oggetti sopra indicati. La gara poteva dunque riprendere, ma dopo soli 3 minuti il direttore di gara era costretto a sospenderla nuovamente. Ed infatti alcuni sostenitori locali tentavano di lanciare una transenna di ferro sul terreno di gioco. Al fine di evitare l'evento, la Forza Pubblica era costretta ad intervenire in tribuna attraverso un cancello che, tuttavia, lasciato aperto, consentiva l'accesso di alcuni facinorosi nel recinto di gioco. Anche in questa occasione, le Forze dell'Ordine per allontanarli, erano costrette ad intervenire. Nel frattempo continuavano a piovere oggetti vari sul terreno di gioco. L' arbitro attesa l'assoluta impossibilità di poter continuare la gara, era costretto a sospenderla definitivamente al 42° del secondo tempo. Così ricostruiti i fatti non vi è dubbio che nel caso in esame debba trovare applicazione la previsione di cui all' art.12 del C.G.S. La U.S. Siracusa va infatti oggettivamente ritenuta responsabile per i fatti posti in essere dai propri sostenitori che hanno impedito la regolare effettuazione della gara. Nella determinazione della sanzione va altresì tenuto in considerazione il fattivo comportamento posto in essere dai dirigenti. P.Q.M. delibera: 1) di infliggere alla società U.S. Siracusa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 2) di comminare alla U.S. Siracusa la squalifica del campo per 3 giornate di gara.
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