COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il ricorso proposto dalla F.C. Matera con il quale viene richiesta una riduzione della squalifica irrogata per tre gare effettive del campo di gioco sul presupposto: 1) che il campo non era stato in precedenza diffidato; 2) che gli invasori non avrebbero messo in pericolo l’incolumità della terna arbitrale e degli atleti e dirigenti della squadra ospite; 3) che la gara, dopo il periodo di sospensione, è ripresa ed è stata portata a termine senza alcun incidente; • ritenuto che, in sostanza, la Società ricorrente non contesta dunque i fatti quali esposti nel procedimento del Giudice Sportivo ma censura l’entità della sanzione irrogata; • valutato che i tifosi della squadra di casa dopo aver invaso il terreno di gioco per contestare i propri calciatori (che stavano perdendo l’incontro), colpivano due di questi ultimi l’uno con un pugno, un altro con uno schiaffo ed a seguito di ciò l’arbitro sospendeva la gara che riprendeva dopo una ventina di minuti, ripristinatasi una situazione di normalità; • considerato che l’aggressione ai propri calciatori, seppure assolutamente censurabile, non ha provocato alcuna conseguenza fisica per gli stessi; • considerato altresì che, in effetti, nessuno dei sostenitori locali ha messo in pericolo l’incolumità dell’arbitro, dei suoi assistenti, della squadra ospite e che nessun altro tipo di incidente si è verificato a seguito della menzionata invasione; • ritenuto che, in ogni caso, va condiviso l’impegno del Giudice Sportivo diretto ad evitare il ripetersi di situazioni del tipo in esame, sanzionando in modo severo i responsabili delle stesse; • valutato che la sanzione più congrua appare per la fattispecie quella della squalifica del campo di gioco per due gare effettive con diffida, P.Q.M. in accoglimento parziale del ricorso proposto dalla F.C. Matera, dispone la riduzione della squalifica del campo di gioco a n. 2 gare effettive con diffida. Nulla per la tassa non versata.
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