COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 88 del 22.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il ricorso del G.S. Pomigliano Est con cui la Società contesta la veridicità dei fatti quali esposti nella motivazione della decisione impugnata; • ritenuto che tutto quanto riportato nella pronuncia impugnata risulta indicato nel rapporto del commissario di campo (l’unica discordanza attiene al fatto che all’uscita dell’impianto sportivo veniva fatto oggetto del lancio di sputi non l’arbitro ma il Commissario di campo, ma ciò, evidentemente, non può provocare conseguenze sulla sanzione irrogata); • considerato che la diversa versione dei fatti accaduti quale riportata dalla Società ricorrente risulta sprovvista di ogni prova; • valutato che il rapporto degli ufficiali di gara (arbitro, assistenti arbitrali, commissario di campo) gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; • valutata altresì la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dal G.S. Pomigliano Est e, per l’effetto, conferma la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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