COMITATO INTERREGIONALE – Coppa Italia Dilettanti – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE AL CALCIATORE DE BLASIO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 19 del 17.01.2003 – Coppa Italia Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Coppa Italia Dilettanti - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 99 del 07.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA
PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE AL
CALCIATORE DE BLASIO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 19 del 17.01.2003 – Coppa Italia Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti, rilevato che con C.U. n. 21 del 31.01.2003 è stata pubblicata
l’errata corrige con la quale si precisa che il calciatore colpito dalla sanzione non è De Blasio
Massimo bensì De Blasio Cosimo.
Pertanto deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere,
P.Q.M.
dichiara non luogo a provvedere per essere venuta meno la materia del contendere. Nulla per la
tassa non versata.
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