COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO IN OCCASIONE DELLA GARA TERRACINA/TERMOLI DEL 26.01.2003 (Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TERMOLI AVVERSO LA POSIZIONE
IRREGOLARE DEL CALCIATORE LAURENTINI MIRKO IN OCCASIONE DELLA
GARA TERRACINA/TERMOLI DEL 26.01.2003 (Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• rilevato che la Società U.S. Termoli ha presentato reclamo avverso il risultato della gara
Terracina/Termoli del 26.01.2003 avendo preso parte alla gara, per la Società Terracina, il
calciatore Laurentini Mirko, che non aveva titolo;
• ritenuto che erroneamente la Società U.S. Termoli ha investito del reclamo questa
Commissione Disciplinare, non vertendosi nella ipotesi di cui all’articolo 42, comma 3 del
C.G.S., ma in quella di cui all’articolo 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’articolo 12,
comma 5 del C.G.S. e che, pertanto, gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo competente
in ordine al reclamo,
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza e dispone trasmettersi gli atti al Giudice Sportivo competente.
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