COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAGNAZZO ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MANFREDONIA CALCIO S.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAGNAZZO
ANTONIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio con il quale si lamenta la eccessività
della sanzione irrogata al calciatore Antonio Cagnazzo (squalifica per n. 5 giornate di gara);
• preso atto che la Società reclamante, pur riconoscendo che il calciatore Cagnazzo abbia
tenuto comportamento non regolamentare, ritiene di doverlo giustificare essendo la
rimostranza rivolta a due calciatori ex compagni di squadra nella passata stagione sportiva;
• preso atto, altresì, che la Società reclamante esclude ogni altro comportamento
antiregolamentare, così come qualsivoglia danno fisico arrecato ai calciatori avversari;
• ritenuto che i comportamenti tenuti dal calciatore Cagnazzo, quali esposti nel rapporto del
Commissario di campo, sono sicuramente censurabili anche perché reiterati a fine gara al
punto che provocava l’intervento della Forza Pubblica e dei dirigenti locali;
• rilevato che non può costituire una giustificazione il fatto che il comportamento censurabile si
sia limitato nei confronti di due ex compagni di squadra,
• valutato che la versione dei fatti quale assunta dalla Società reclamante non esclude quanto
asserito nel rapporto del Commissario di campo,
• considerato che in ogni caso il rapporto del Commissario di campo gode di fede privilegiata
ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
• ritenuta la congruità della sanzione irrogata,
P:Q.M.
respinge il reclamo proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. e per l’effetto, conferma la
squalifica irrogata al calciatore Antonio Cagnazzo; dispone l’addebito della tassa non versata.
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