COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COMPRENSORIO STABIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVA JOSE SANTIAGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COMPRENSORIO STABIA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 1.250,00 E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVA JOSE SANTIAGO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 92 del 29.01.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti e del contenuto del reclamo ritualmente proposto dal Presidente della A.C. Comprensorio Stabia. Nel corso della partita disputata tra la squadra del Comprensorio Stabia e quella del Marsala il 26.01.2003, secondo il rapporto a firma dell’assistente arbitrale, alcuni sostenitori della squadra ricorrente indirizzavano nei confronti del predetto assistente sputi che raggiungevano l’obittivo, nonché lanciavano un petardo che esplodeva a circa cinquanta centimetri dalla persona del rapportante. Al termine della gara, così come leggesi sul rapporto redatto da altro assistente, il calciatore Silva Josè Santiago, numero nove della Società A.C.C. Stabia, tentava di aggredire l’arbitro che, tuttavia, non veniva raggiunto in quanto scortato adeguatamente da dirigenti e dalla Forza Pubblica. Rimasto fustrato l’intento per cause indipendenti dalla propria volontà , il predetto calciatore sfogava la propria rabbia indirizzando nei confronti dell’arbitro epiteto offensivo. A seguito di tanto il Giudice Sportivo irrogava alla Società l’ammenda di euro 1.250,00 e disponeva la squalifica per cinque gare effettive del calciatore in questione. Con i motivi a sostegno del reclamo si rappresenta l’eccessiva severità del provvedimento adottato nei confronti del calciatore lamentando la omessa considerazione del momento in cui si era verificato il fatto e cioè la fine della gara “quando è allo stremo la lucidità degli atleti”; alla luce di tale considerazione, secondo il reclamo, non poteva essere ritenuto un tentativo di aggressione la condotta posta in essere dal calciatore in questione, se non per mezzo di una valutazione soggettiva dei rapportanti. Si minimizzava poi la valenza offensiva del termine pronunziato dal Silva e l’idoneità del petardo a causare effettivi danni. Tanto premesso, quanto al provvedimento adottato nei confronti del calciatore, si rileva che la obiettiva gravità della condotta tenuta e sufficientemente provata in tutti i suoi aspetti può ritenersi attenuata dallo stato d’animo ragionevolmente attribuibile all’atleta alla fine della gara, sicchè anche alla stregua di precedenti decisioni, può ritenersi congrua la sanzione di quattro giornate di squalifica. Invece deve essere confermata la sanzione irrogata alla Società che si appalesa adeguata al fatto anch’esso compiutamente provato, P.Q.M. in accoglimento parziale del reclamo proposto riduce a quattro giornate la squalifica del calciatore Silva Josè Santiago e conferma nel resto la decisione del Giudice Sportivo. Nulla per la tassa non versata.
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