COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DE BLASIO COSIMO E LEONE LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.G. MANDURIA SPORT AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER QUATTRO GARE EFFETTIVE CON DECORRENZA IMMEDIATA E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI DE BLASIO COSIMO E LEONE LORENZO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • letti gli atti, sentito il difensore della reclamante; • preso atto che la reclamante Manduria Sport ha chiesto la riduzione della squalifica di quattro giornate del campo, nonché di tre giornate inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori De Blasio Cosimo e Leone Lorenzo sul rilievo che dalle stesse risultanze del rapporto arbitrale la gara ha avuto regolare conclusione, ancorchè sospesa per circa cinque minuti, e delle non intenzionalità del pugno inferto al gomito del direttore di gara; • rilevato che, con riferimento alla sanzione inflitta alla Società, sono emersi dubbi sulla intenzionalità, da parte di alcuni calciatori e dirigenti del Manduria, di colpire l’arbitro tenuto conto che quest’ultimo fu colpito al gomito “senza provocare dolore neppure temporaneo” come risulta dal supplemento del rapporto di gara del 2.2.2003; • che, valutati i fatti ascritti alla Società nella sua complessità, pur risultati gravi nella loro obiettività, la Commissione ritiene congruo ridurre la sanzione a tre giornate di squalifica in considerazione del comportamento fattivo di dirigenti della Società Manduria nella regolare conclusione della gara; • rilevato che, con riferimento alla sanzione di tre giornate di squalifica al De Blasio, è emerso dallo stesso rapporto arbitrale che non vi fu alcuna protesta del calciatore il quale volle solo richiamare l’attenzione dell’arbitro, tenuto conto della trattenuta al braccio per solo due secondi senza provocare alcun dolore (v. R.A.); • che, con riferimento alla sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Leone Lorenzo, è emersa una protesta non vivace dello stesso alla decisione dell’arbitro di espellerlo; • che appare congrua rispetto ai fatti accertati ridurre la sanzione al De Blasio ad una giornata di squalifica e al Leoni a due giornate di squalifica, P.Q.M. in accoglimento del reclamo riduce a tre giornate la squalifica del campo alla U.C. Manduria Sport; a una giornata la squalifica a De Blasio Cosimo e a due giornate la squalifica a Leone Lorenzo. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it