COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 26.03.2003 AL DIRIGENTE BARTOCCI STELIO, L’INIBIZIONE FINO AL 19.02.2003 AL DIRIGENTE ERCOLI IVANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZOBEL ALFONSO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.T. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 26.03.2003 AL DIRIGENTE BARTOCCI STELIO, L’INIBIZIONE FINO AL 19.02.2003 AL DIRIGENTE ERCOLI IVANO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ZOBEL ALFONSO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 96 del 05.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto l’inibizione a carico dei dirigenti Bartocci Stelio fino al 26.03.2003 ed Ercoli Ivano fino al 19.02.2003 per l’atteggiamento offensivo ed irriguardoso tenuto nei confronti dell’arbitro e la squalifica per due gare al calciatore Zobel Alfonso per aver colpito un calciatore avversario in azione di gioco; • propone reclamo il Tolentino lamentando l’eccessività delle sanzioni irrogate e chiedendone la riduzione; • i fatti non sono sostanzialmente contestati dalla reclamante che fa valere nel gravame circostanze assolutamente irrilevanti per attenuare la gravità delle infrazioni regolamentari ascritte. In particolare il primo diverbio tra il Bartocci e l’arbitro intercorso nell’intervallo e non valutato dal Giudice Sportivo, lungi dal poter essere considerata un’attenuante, costituisce un ulteriore elemento a carico del dirigente. Anche il fatto che il calciatore colpito dallo Zobel non abbia avuto bisogno dell’intervento del massaggiatore non vale a limitare la responsabilità della reclamante; • va ricordato infine che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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