COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SEVERGNINI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 102 del 14.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.C. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SEVERGNINI CRISTIAN (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo in procedura d’urgenza della A.C. Rodengo Saiano con il quale si contesta che i fatti quali esposti nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo si sono effettivamente verificati; • rilevato che l’Assistente Arbitrale, interpellato al riguardo, ha confermato quanto esposto nel proprio rapporto mentre sulla diversa versione dei fatti la Società reclamante non ha addotto alcuna prova a sostegno, • considerato che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., P.Q.M. respinge il reclamo proposto dalla A.C. Rodengo Saiano e per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Cristian Severgnini, dispone l’addebito della tassa non versata.
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