COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/12/2002 ARIANO IRPINO – MELFI

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 22/12/2002 ARIANO IRPINO - MELFI Il Giudice Sportivo, - rilevato preliminarmente che il preannuncio di reclamo, pur non annotato sul C.U. n. 79 del 22122002, risulta tempestivamente inviato dalla A.S. Melfi come da telegramma spedito il 22122002 alle ore 17.45; - esaminato il reclamo con il quale si deduce la violazione delle norme regolamentari relative all'impiego dei calciatori giovani ( C.U. n. 1 del 572002), non avendo la U.S. Ariano Irpino schierato ad inizio gara alcun calciatore nato dall'111984, impiegato soltanto dal 28° del secondo tempo con la sostituzione del calciatore n. 8 Gatti Carmine ( nato il 0291983) con il n. 17 Barone Mario ( nato il 1361984) venendo tuttavia a mancare un calciatore tra i due previsti nati dall'111983, invocandosi per l'effetto la sanzione a carico della U.S. Ariano Irpino della punizione sportiva della perdita della gara; - rilevato che dalla nota inviata dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale in data 1812003 si evince che i calciatori sopra nominati D'Avanzo Antonio e Mingione Alfredo sono in realtà nati rispettivamente l'881984 e il 23121985 e che le diverse date indicate in distinta devono imputarsi ad un errore materiale, in tal modo escludendosi la dedotta inosservanza della norma di riferimento; - ritenuto che sussistono i giusti motivi per non incamerare la tassa di reclamo, tenuto conto dell'incolpevole condotta della reclamante originata da un errore di trascrizione in cui sono incorsi i responsabili della società Ariano Irpino in sede di compilazione della distinta di gara; P.Q.M. delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Ariano Irpino - Melfi 1-1 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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