COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 12/01/2003 CALCIO POTENZA – NUOVA NARDO CALCIO S.R.L.

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 12/01/2003 CALCIO POTENZA - NUOVA NARDO CALCIO S.R.L. Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 84 del 1512003; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio della Nuova Nardò Calcio e con il quale si invoca la vittoria a tavolino; OSSERVA Dal rapporto dell'arbitro, si evince che la gara veniva sospesa al 1° minuto del secondo tempo perché pur risultando praticabile il terreno di gioco la società ospitante non era stata in grado di provvedere alla risegnatura delle linee delle aree di rigore e di quelle perimetrali del rettangolo di gioco, risegnatura resasi necessaria a seguito della neve caduta nei primi 45 minuti di gioco. Giova peraltro ricordare che alla fine del primo tempo, la squadra ospite era in vantaggio per 2 a 0. Dall'intero supplemento di rapporto arbitrale si evince come la società ASC Potenza non abbia improntata la propria condotta a principi di lealtà sportiva. Nessuna attività é stata infatti posta in essere dalla ASC Potenza che consentisse il regolare svolgimento del secondo tempo. La decisione della F.I.G.C. relativa alla regola 1 del gioco del calcio, relativamente a segnature e caratteristiche del terreno di gioco prevede testualmente che " 2) in casi di neve il terreno può essere segnato con polvere di carbone o altro materiale visibile, idoneo e non nocivo" E l'obbligo di provvedere a ciò incombe sulla società ospitante. Né può ritenersi fatto eccezionale, in periodo invernale, la presenza di neve in una città come quella di Potenza. Ne consegue che, ai sensi del 1° comma dell'art.12 del C.G.S. la ASC Potenza va ritenuta oggettivamente responsabile del regolare svolgimento della gara; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla ASC Potenza la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it