COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NATALI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MORRO D’ORO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NATALI ANDREA (delibera Giudice
Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti).
La Commissione Disciplinare,
• visti gli atti;
• letto il reclamo proposto dalla A.S. Morro d’Oro con il quale chiede la riduzione della
squalifica per n. 3 gare effettive, irrogata al calciatore Natali Andrea contestando la dinamica
dei fatti quale esposta nel rapporto dell’assistente arbitrale;
• rilevato che, a sostegno delle deduzioni formulate nel reclamo, non viene addotto alcun
mezzo di prova ma soltanto alcune considerazioni,
• valutato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 31, lett a1) del C.G.S.;
• ritenuta la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
respinge il ricorso proposto dalla A.S. Morro d’Oro e, per l’effetto, conferma la squalifica
irrogata al calciatore Natali Andrea; dispone l’addebito della tassa non versata.
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