COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUGGERI TOMMASO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. VIGOR SENIGALLIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE RUGGERI TOMMASO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • visti gli atti; • letto il reclamo proposto dalla U.S. Vigor Senigallia con il quale chiede la riduzione della squalifica per tre gare effettive irrogate al calciatore Ruggeri Tommaso contestando la dinamica dei fatti quale esposta nel rapporto dell’assistente arbitrale; • rilevato che, a sostegno delle deduzioni formulate nel reclamo, non viene addotto alcun mezzo di prova ma soltanto alcune considerazioni; • valutato che il rapporto degli Ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 31, lett. a1) del C.G.S.; • ritenuta la congruità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il ricorso proposto dalla U.S. Vigor Senigallia e, per l’effetto, conferma la squalifica irrogata al calciatore Ruggeri Tommaso; dispone l’addebito della tassa non versata.
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