COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LENTINI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 106 del 21.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. LENTINI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO
3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 100 del 12.02.2003 –
Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• letto il reclamo proposto dalla Società Lentini avverso la decisione del G.S. con cui veniva
comminata a detta Società la sanzione economica di Euro 3.000,00 per comportamento
scorretto dei propri sostenitori (lancio di petardi in campo prima dell’inizio della gara,
invasione del terreno di gioco di un tifoso, indebita presenza in campo di persone che, a fine
gara, rivolgevano all’arbitro espressioni offensive e assembramento ostile di tifosi a fine gara
all’esterno dell’impianto sportivo);
• rilevato che i fatti che hanno determinato l’irrogazione della sanzione risultano con evidente
chiarezza dal rapporto e dal supplemento di rapporto dell’arbitro e dalla relazione
dell’assistente arbitrale, atti dotati di fede privilegiata;
• ritenuto che il comportamento dei sostenitori della Società Lentini appare di gravità tale da
meritare la sanzione comminata in considerazione della circostanza che si sono verificati più
episodi scorretti e della idoneità del lancio di petardi a provocare gravi conseguenze, essendo
i petardi esplosi in campo;
• ritenuto, pertanto, che la sanzione irrogata appare equa e le considerazioni contenute nel
reclamo non hanno pregio ai fini di una risoluzione della sanzione,
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa di reclamo non versata.
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