COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com GARA DEL 02/02/2003 SANGIUSEPPESE – ANGRI 1927
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/02/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
GARA DEL 02/02/2003 SANGIUSEPPESE - ANGRI 1927
Il Giudice Sportivo,
- visto il provvedimento di cui al C.U. n. 102 del 14 22003 con il quale la Commissione Disciplinare
accoglieva parzialmente il reclamo proposto dalla U.S. Angri e relativo alla gara Sangiuseppese -
Angri del 2 22003;
- rilevato che in per mero errore materiale è stata inflitta alla società Angri la sanzione di € 2.500 di
ammenda successivamente ridotta con la citata decisione della Commissione Disciplinare sul
presupposto erroneo che i sostenitori di quella società ebbero a lanciare oggetti vari in direzione della
panchina avversaria, profferendo altresì nell'occasione, espressioni offensive;
- ritenuto, di contro, che furono i sostenitori della Sangiuseppese nel corso del secondo tempo, a
colpire in più occasioni, con vari oggetti, la panchina riservata alla squadra ospite, rivolgendo inoltre
agli occupanti espressioni offensive e minacciose, come si evince dal rapporto del Commissario di
Campo;
P.Q.M.
delibera:
1) di comminare alla società Sangiuseppese la sanzione di € 500 di ammenda.