COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARTINO FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti).

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CON PROCEDURA D’URGENZA DELLA SOCIETA’ A.S. TRAPANI AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARTINO FABIO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 107 del 26.02.2003 - Campionato Nazionale Dilettanti). La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • sentita la reclamante in persona del rappresentante della Società nonché il calciatore Martino Fabio; • acquisita la foto della partita in oggetto, • preso atto che la reclamante Trapani ha chiesto la riduzione della sanzione di 4 giornate di squalifica inflitta al calciatore Martino Fabio sul rilievo della non congruità della sanzione in relazione ai fatti addebitati; • rilevato che la stessa reclamante non ha contestato la sussistenza delle ingiurie rivolte all’arbitro dal calciatore Martino a fine gara; • che risulta dal referto, assistito da fede privilegiata, anche il profferimento di frasi minacciose contro l’arbitro; • che non vi è prova che il calciatore si è sottratto alla sua identificazione togliendosi la maglia, essendo stato accertato che i calciatori del Trapani indossano abitualmente una sottomaglia numerata; • che valutati i fatti nella sua globalità, tenuto conto della condotta del calciatore Martino Fabio, appare congrua la riduzione della squalifica a tre giornate, P.Q.M. in accoglimento del ricorso, riduce la sanzione del calciatore Martino Fabio a tre giornate di squalifica. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it