COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 850,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI APUZZO MATTEO E FALCONE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 850,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI APUZZO MATTEO E FALCONE MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • letti gli atti del reclamo in epigrafe; • rilevato che alle ore 17,00 nessuno è comparso; • considerato che quanto esposto dalla reclamante appare in contraddizione con le risultanze dei rapporti dell’assistente arbitrale e del commissario di campo, da cui si evince che nel corso della gara sostenitori dell’Ariano Irpino lanciavano all’indirizzo di un assistente arbitrale oggetti di vario genere (sputi, gomme da masticare, piccoli sassi e sigarette accese) colpendolo in più parti del corpo e rivolgevano nei confronti di un calciatore avversario espressioni offensive, ed inoltre che i calciatori Apuzzo Matteo e Falcone Massimo tenevano, prima dell’inizio della gara, comportamento minaccioso e provocatorio nei confronti dei calciatori avversari, determinando un concreto pericolo di insorgenza di una rissa tra i componenti delle due squadre, che il fattivo intervento della Forza Pubblica e dei dirigenti di entrambe le Società riusciva ad evitare, • rilevato che, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., ai rapporti suddetti è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti; • ritenuto che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, le sanzioni irrogate dal G.S. appaiono di congrua entità, e che pertanto esse devono essere confermate, con conseguente rigetto del reclamo, P.Q.M. rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it