COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)

COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti) La Commissione Disciplinare, • letti gli atti; • preso atto che la reclamante Castrovillari chiede la riduzione dell’ammenda per l’importo di euro 2.500,00 e l’annullamento della diffida inflitta dal Giudice Sportivo sul rilievo delle sporadicità del fatto addebitato ai tifosi che non avrebbero lanciato pietre contro gli occupanti della panchina della squadra avversaria, ma due palline di plastica, componenti di aggeggi di carnevale; • che tale revisione dei fatti è contrastata dalle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede privilegiata, nel quale si attesta il lancio di “due pietre grosse come noci” e lancio di un petardo che ha provocato lo stordimento momentaneo degli occupanti; • che, valutata la gravità dei fatti emersi nel rapporto arbitrale, con sospensione momentanea per circa due minuti della gara, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua, P.Q.M. respinge il reclamo e pone la tassa del reclamo a carico della Società reclamante.
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