COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del 19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 111 del 28.02.2003 – pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CASTROVILLARI AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 2.500,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 104 del
19.02.2003 – Campionato Nazionale Dilettanti)
La Commissione Disciplinare,
• letti gli atti;
• preso atto che la reclamante Castrovillari chiede la riduzione dell’ammenda per l’importo di
euro 2.500,00 e l’annullamento della diffida inflitta dal Giudice Sportivo sul rilievo delle
sporadicità del fatto addebitato ai tifosi che non avrebbero lanciato pietre contro gli occupanti
della panchina della squadra avversaria, ma due palline di plastica, componenti di aggeggi di
carnevale;
• che tale revisione dei fatti è contrastata dalle risultanze del referto arbitrale, assistito da fede
privilegiata, nel quale si attesta il lancio di “due pietre grosse come noci” e lancio di un
petardo che ha provocato lo stordimento momentaneo degli occupanti;
• che, valutata la gravità dei fatti emersi nel rapporto arbitrale, con sospensione momentanea
per circa due minuti della gara, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua,
P.Q.M.
respinge il reclamo e pone la tassa del reclamo a carico della Società reclamante.
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