COMITATO INTERREGIONALE – Campionato Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 112 del 05/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 19/01/2003 MARCIANISE CALCIO – VIRIBUS UNITIS
COMITATO INTERREGIONALE - Campionato Serie D - 2002/2003
Comunicato Ufficiale N° 112 del 05/03/2003 – pubbl. su www.interregionale.com
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 19/01/2003 MARCIANISE CALCIO - VIRIBUS UNITIS
Il Giudice Sportivo
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 88 del 22.01.2003;
- esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Viribus Unitis 1917
con il quale si deduce che nel corso del secondo tempo, era stata costretta a sostituire un proprio
calciatore colpito alla testa da numerosi oggetti lanciati nei suoi confronti da sostenitori locali,
invocandosi per l'effetto la sanzione della perdita della gara a carico della Società ospitante;
- esaminati i documenti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe;
- rilevato che effettivamente, nel corso del secondo tempo, sostenitori della G.S. Marcianise Calcio
lanciavano all' indirizzo del calciatore Buono Sergio bottigliette ed oggetti vari che lo colpivano alla
testa, provocandogli una copiosa fuoriuscita di sangue e l' immediato trasporto dello stesso al più
vicino P.S. ove gli veniva diagnosticata una "flc cuoio capelluto trauma distorsivo cervicale" con una
prognosi di gg. 10 s.c.;
- ritenuto tuttavia, quanto alla sanzione invocata dalla Viribus Unitis 1917, che nel caso in esame deve
essere applicata la previsione di cui all'art. 12, 1° comma del C.G.S. nella parte in cui testualmente
recita: " non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o
situazioni, imputabili ad accompagnatori o sostenitori della Società che abbiano comportato
unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le Società";
- considerato che il caso prospettato rientra proprio tra quelli in cui vi è stata esclusivamente
un'alterazione del potenziale atletico non emergendo dal rapporto di gara - cui va attribuita fede
privilegiata ex art. 31 del C.G.S. - fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento della
gara stessa che è stata portata a termine dall'arbitro senza ulteriori intemperanze da parte dei
sostenitori locali
P.Q.M.
delibera di:
1) respingere il reclamo;
2) convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: MARCIANISE - VIRIBUS
UNITIS 2 - 1;
3) di applicare a titolo di sanzione a carico della Società Marcianise Calcio la penalizzazione di 3 punti in
classifica (pari a quelli conseguiti al termine della gara);
4) addebitare in conto della Polisportiva Viribus Unitis la tassa di reclamo.